CONDIZIONI GENERALI

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

Art. 1 – Fonti legislative

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011), specificamente dagli artt. 32 al 51-novies per come modificato dal Decreto Legislativo 21 maggio 2018 n. 62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

Si applica altresì la Legge 38/2006 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia a mezzo internet, con particolare riferimento agli obblighi di segnalazione e prevenzione durante i viaggi all’estero.

Il presente contratto garantisce le tutele previste per i viaggiatori in caso di insolvenza dell’organizzatore ai sensi del D.Lgs. 62/2018, attraverso l’adesione ai fondi di garanzia previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 – Regime amministrativo

L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza.

L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto:

  1. a) gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, con massimali non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro;
  2. b) gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza (annullamento del viaggio, copertura spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio);
  3. c) gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, attraverso l’adesione al Fondo Garanzia Viaggi di cui all’art. 47 del Codice del Turismo, che garantisce il rimborso delle somme versate e il rientro del viaggiatore.

Il Fondo Garanzia Viaggi copre anche i casi di crisi aziendale prolungata oltre al fallimento, assicurando continuità nella tutela del viaggiatore. Le procedure di rimborso sono consultabili sul sito www.fondoastoi.it.

Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:

  1. a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo;
  2. b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista;
  3. c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore;
  4. d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato;
  5. e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  6. f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. Sono inclusi gli strumenti digitali quali e-mail certificata, cloud storage, app dedicate e sistemi di archiviazione digitale sicura;
  7. g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure. Include eventi pandemici, catastrofi naturali, attacchi terroristici, guerre e sommosse civili;
  8. h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto;
  9. i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online;
  10. j) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti;
  11. k) servizi turistici dinamici, combinazioni personalizzate di servizi turistici create tramite sistemi di prenotazione telematici o su richiesta specifica del viaggiatore, soggette alle medesime tutele dei pacchetti standard.

Art. 4 – Nozione di pacchetto turistico

  1. A) Definizione generale

La nozione di pacchetto turistico è la seguente:

  1. a) la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
  1. il trasporto di passeggeri;
  2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
  3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A;
  4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;

ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

  1. tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
  2. tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
    • 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
    • 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
    • 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
    • 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
  1. B) Pacchetti turistici dinamici e su misura

Ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo), rientrano nella definizione di “pacchetto turistico” anche le combinazioni personalizzate di servizi turistici, effettuate su richiesta specifica del viaggiatore, anche attraverso sistemi di prenotazione telematici.

Tali pacchetti sono regolati secondo le medesime tutele previste per i pacchetti standard, anche quando i singoli servizi sono combinati tramite strumenti tecnici collegati o successivi alla prenotazione iniziale.

In particolare, si applicano:

  • Gli obblighi informativi precontrattuali (art. 34 Cod. Turismo)
  • Le tutele in caso di recesso, cancellazione o modifica (artt. 39-41)
  • Le garanzie previste dall’art. 47 (insolvenza, rimpatrio, rimborsi)

Il viaggiatore prende atto che i servizi personalizzati potrebbero essere soggetti a limitazioni di rimborso o modifica, in quanto legati a disponibilità limitata o a politiche commerciali dei fornitori (es. biglietterie, hotel boutique, esperienze uniche).

L’organizzatore si impegna a comunicare per iscritto al viaggiatore eventuali condizioni più restrittive applicate da fornitori terzi, prima della conclusione del contratto.

  1. C) Servizi collegati digitalmente

Sono considerati pacchetti turistici anche le combinazioni di servizi prenotate attraverso processi collegati di prenotazione online quando la prenotazione del secondo servizio avviene entro 24 ore dalla conferma del primo, mediante trasmissione automatica dei dati del viaggiatore, ai sensi dell’art. 33 comma 1 lett. b del Codice del Turismo.

Art. 5 – Contenuto del contratto – proposta d’acquisto e documenti da fornire

  1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
  2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti, ovvero su specifica richiesta anche per contratti stipulati telefonicamente o online.
  3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
  4. La conferma contrattuale deve avvenire su supporto durevole anche per contratti stipulati telefonicamente o online, in conformità all’art. 50 del Codice del Turismo.
  5. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

Art. 6 – Informazioni al turista – scheda tecnica

  1. Informazioni obbligatorie pre-viaggio

Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:

  1. a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
  2. b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. CE 2111/05;
  3. c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
  4. d) i pasti forniti inclusi o meno;
  5. e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
  6. f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
  7. g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
  8. h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore;
  9. i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, incluse le spese sostenute per green pass/vaccini se non già coperto dal pacchetto;
  10. j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire, inclusa la possibilità di pagamento rateale senza interessi su richiesta;
  11. k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
  12. l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e/o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione, con riferimento al sito ufficiale viaggiaresicuri.it;
  13. m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso;
  14. n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
  15. o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 79/2011;
  16. p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto senza penali e senza fornire alcuna motivazione.
  17. Scheda Tecnica
  18. a) Autorizzazione comunale: attività regolarmente avviata mediante SCIA presentata al Comune di Polignano a Mare, protocollo n. 63266.
  19. b) Polizza assicurativa per la Responsabilità Civile Professionale: stipulata con Allianz S.p.A., n. 731574849/9, conforme a quanto previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011 e s.m.i.), con massimale di € 2.500.000,00 per sinistro.
  20. c) Fondo di Garanzia: Venture Vibes® aderisce al “Fondo Garanzia Viaggi“, istituito da Garanzia Viaggi S.r.l., con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma – C.F./P.IVA 13932101002 – ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018. Certificato di adesione n. A/104.6192/6/2025.
  21. d) Il presente catalogo è valido dal 1.07.2025 al 31.12.2054
  22. e) Tassi di cambio di riferimento: per 1 Euro: 1,1330 Franchi Svizzeri (CHF) per servizi in Svizzera; 1,1330 Dollari Statunitensi (USD) per servizi in destinazioni non Euro. L’oscillazione valutaria superiore al 5% potrà incidere per un massimo del 70% delle quote del pacchetto per servizi di trasporto, 90% per servizi a terra. L’adeguamento sarà calcolato proporzionalmente al numero di notti nelle singole destinazioni.
  23. f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni con esonero da aumenti per variazioni superiori al 10% (anziché 8%), in conformità alle direttive UE.
  24. g) Le informazioni ufficiali sui Paesi esteri sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica +39 06 491115. Il viaggiatore è tenuto a verificare tali informazioni prima dell’acquisto del pacchetto.

 

Art. 7 – Pagamenti

  1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota di iscrizione o gestione pratica; b) acconto pari al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 30 giorni dalla data di partenza.
  2. È disponibile la possibilità di pagamento rateale senza interessi, con piano personalizzabile su richiesta del viaggiatore, da concordare al momento della prenotazione.
  3. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
  4. Il mancato pagamento del saldo entro i 30 giorni comporta la risoluzione automatica del contratto, da comunicarsi obbligatoriamente via PEC o e-mail certificata presso l’Agenzia intermediaria o presso il domicilio digitale del viaggiatore, ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011.
  5. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario.

Art. 8 – Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:

  • costi di trasporto, incluso il costo del carburante (con esonero per variazioni superiori al 10%);
  • diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco;
  • tassi di cambio applicati al pacchetto.

In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo originario.

Il prezzo è composto da:

  1. a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di partecipazione; c) costo eventuali polizze assicurative; d) costo eventuali visti e tasse; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali; f) spese sostenute per green pass/vaccini se non coperto dal pacchetto.

Art. 9 – Modifica o annullamento del pacchetto turistico prima della partenza

  1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza.
  2. Se prima della partenza l’organizzatore deve modificare significativamente una o più caratteristiche principali dei servizi turistici, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
  3. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore entro 24 ore (anziché 2 giorni lavorativi) dal momento in cui ha ricevuto l’avviso. In difetto di comunicazione, la proposta si intende accettata.
  4. In caso di recesso, è possibile il rimborso in voucher (valido 18 mesi) come alternativa al rimborso monetario, previo consenso espresso del viaggiatore.
  5. Per gli annullamenti diversi da quelli per mancato raggiungimento del numero minimo, forza maggiore o fatto del viaggiatore, l’organizzatore restituirà una somma pari al doppio di quanto pagato dal viaggiatore.

Art. 10 – Recesso del viaggiatore

Il viaggiatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

  • Aumento del prezzo in misura eccedente l’8%
  • Modifica significativa di elementi fondamentali del contratto

PENALI AGGIORNATE (Secondo Linee Guida ASTOI):

  1. A) Soggiorno in formula residence o alberghiera:
  • Oltre 30 giorni: 10%
  • Da 30 a 15 giorni: 30%
  • Da 14 a 7 giorni: 50%
  • Da 6 giorni al giorno stesso: 100%
  1. B) Voli regolari di linea e low-cost:
  • 100% già alla conferma della prenotazione
  • Eccezione per forza maggiore (es. pandemia): rimborso possibile
  1. C) Voli Charter:
  • 100% da 20 giorni al giorno stesso di partenza
  1. D) Navi – Aliscafi – Bus GT:
  • 50% da 10 a 3 giorni prima
  • 100% da 2 giorni al giorno stesso
  1. E) Tour Multiday (Linee Guida ASTOI):
  • Recesso gratuito fino a 45 giorni (anziché 30)
  • 50% da 44 a 15 giorni prima
  • 100% dopo tali termini
  1. F) Escursioni:
  • Recesso gratuito fino a 24 ore prima
  • 100% dopo tale termine

Art. 11 – Responsabilità dell’organizzatore

L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati da lui personalmente o da terzi fornitori, ai sensi dell’art. 1228 del codice civile.

Il viaggiatore deve informare tempestivamente l’organizzatore di eventuali difetti di conformità durante l’esecuzione del servizio, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).

Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto entro un periodo ragionevole, il viaggiatore può:

  • Ovviare personalmente al difetto e chiedere rimborso delle spese
  • Risolvere il contratto con effetto immediato se il difetto è di non scarsa importanza
  • Richiedere riduzione del prezzo e risarcimento del danno

Art. 12 – Sostituzioni e variazione pratica

Il viaggiatore può cedere il contratto a terzi entro 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto. Il cedente e cessionario sono solidalmente responsabili per il saldo e i costi aggiuntivi.

Per contratti con trasporto aereo a tariffa agevolata, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria alla tariffa disponibile.

Costo fisso per variazioni: € 50 oltre alle spese conseguenti alla modifica (sostituzione persona, correzione nome, cambio data, modifica città di partenza, ecc.).

Art. 13 – Obblighi dei viaggiatori

Documentazione per minori:

  • Documento personale valido per l’espatrio (passaporto o, per Paesi UE, carta di identità)
  • Per minori di 14 anni: autorizzazione giudiziale quando necessaria
  • Modelli scaricabili dal sito della Polizia di Stato: https://www.poliziadistato.it/articolo/191/

Verifica informazioni:

I viaggiatori devono verificare presso www.viaggiaresicuri.it le condizioni di sicurezza e i documenti richiesti per la destinazione.

Comunicazioni obbligatorie:

  • Cittadinanza al momento della prenotazione
  • Richieste particolari prima dell’invio della conferma di prenotazione
  • Condizioni mediche o necessità speciali

Art. 14 – Classificazione alberghiera

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in base alle indicazioni delle competenti autorità del Paese di erogazione del servizio.

In assenza di classificazioni ufficiali o per strutture commercializzate come “Villaggio Turistico”, l’organizzatore fornisce una propria descrizione della struttura.

Art. 15 – Regime di responsabilità

L’organizzatore risponde dei danni al viaggiatore per inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattuali, salvo che provi che l’evento deriva da:

  • Fatto del viaggiatore
  • Fatto di terzi imprevedibile o inevitabile
  • Circostanze straordinarie e inevitabili (definite secondo il Regolamento UE 261/2004)
  • Caso fortuito o forza maggiore

Definizione di Forza Maggiore:

Include pandemie, eventi climatici estremi, atti terroristici, guerre, sommosse civili, in linea con il Regolamento UE 261/2004.

Art. 16 – Limiti del risarcimento e prescrizione

I risarcimenti sono disciplinati dagli artt. 43, 46 del Codice del Turismo e dalle Convenzioni Internazionali applicabili.

Termini di prescrizione:

  • Due anni per riduzione prezzo o risarcimento danni (dalla data di rientro)
  • Tre anni per risarcimento danni alla persona

Art. 17 – Possibilità di contattare l’organizzatore tramite il venditore

Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami al venditore, che li inoltra tempestivamente all’organizzatore. La data di ricezione da parte del venditore vale anche per l’organizzatore ai fini della prescrizione.

Art. 18 – Obbligo di assistenza

L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al viaggiatore in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale, con esclusivo riferimento agli obblighi legali o contrattuali a proprio carico.

Art. 19 – Assicurazioni

È consigliabile stipulare polizze assicurative contro:

  • Annullamento del pacchetto
  • Infortuni e malattie durante il viaggio
  • Spese di rimpatrio
  • Perdita/danneggiamento bagaglio

Dettagli consultabili su www.venturevibes.it sezione “Assicurazione”.

Opzioni sostenibilità: Disponibili pacchetti “green” con servizi a impatto ridotto (alloggi eco-certificati).

Art. 20 – Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (ADR/ODR)

Prima del ricorso all’autorità giudiziaria è obbligatorio il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 67 del Codice del Turismo.

Strumenti disponibili:

  1. Conciliazione Paritetica ASTOI via www.conciliazioneturismo.it
  2. Piattaforma ODR UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr per residenti UE
  3. Mediazione obbligatoria prevista dalla normativa italiana

L’adesione a tali procedure non preclude il successivo ricorso alla giustizia ordinaria.

Art. 21 – Garanzie al viaggiatore (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da garanzie che coprono:

  • Rimborso del prezzo versato in caso di insolvenza
  • Rientro immediato del viaggiatore
  • Casi di crisi aziendale prolungata oltre al fallimento

Venture Vibes® aderisce al “Fondo Garanzia Viaggi“, istituito da Garanzia Viaggi S.r.l., con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma – C.F./P.IVA 13932101002 – ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 62 del 21 maggio 2018. Certificato di adesione n. A/104.6192/6/2025.

Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento del Fondo, relative alle richieste di rimborso, alla liquidazione e alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito www.fondoastoi.it.

Art. 22 – Modifiche operative

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida.

Il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivi nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

ADDENDUM – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

  1. A) Disposizioni normative

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori della Direttiva n. 2015/2302.

Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

  1. B) Informativa Privacy – Aggiornata secondo GDPR 2016/679

Si informano i viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Privacy italiano vigente.

L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.

Diritti dell’interessato:

Il viaggiatore può esercitare i seguenti diritti previsti dalla normativa vigente:

  • Diritto di accesso ai dati personali
  • Diritto di rettifica o cancellazione degli stessi
  • Diritto di limitazione del trattamento
  • Diritto di opposizione al trattamento
  • Diritto alla portabilità dei dati
  • Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo

Comunicazione dei dati:

I dati personali potranno essere comunicati a:

  • Soggetti legittimati: cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria;
  • Paesi con decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679:
  • Andorra, Argentina, Australia (PNR), Canada, FaerOer, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, Regno Unito (post-Brexit);
  • Fornitori di servizi turistici: compagnie assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione);
  • Responsabili del trattamento: esterni e soggetti autorizzati preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e formati sul trattamento dei dati personali.

Strumenti di tracciamento aggiornati:

Il sito utilizza i seguenti strumenti di tracciamento conformi al GDPR:

  • Google Analytics 4 (con IP anonimizzato)
  • Meta Pixel (ex Facebook Pixel)
  • Google Tag Manager
  • Microsoft Clarity per heat mapping
  • LiveChat Widget e Facebook Messenger

Trasferimenti extra-UE:

Per i viaggi verso Paesi extra UE al di fuori di quelli con decisione di adeguatezza, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi (albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati, ecc.) poiché tale obbligo non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.

Consenso per trasferimenti extra-UE: Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b del GDPR 679/2016, è ammesso il trasferimento di dati personali verso un paese terzo quando sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento.

Titolare del Trattamento:

Venture Vibes®  Piazza Caduti di Via Fani 11, 70044 – Polignano a Mare (BA) P.IVA: 08896010728; PEC: ghfsrl@pec.it; Email: info@venturevibes.it

Per maggiori informazioni consultare la Privacy Policy completa su www.venturevibes.it.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

AI SENSI DELL’ART. 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.”

CLAUSOLE AGGIUNTIVE INTRODOTTE

Art. 23 – Sostenibilità ambientale

L’organizzatore promuove pacchetti turistici sostenibili attraverso:

  • Selezione di alloggi eco-certificati (LEED, Green Key, EU Ecolabel)
  • Partnership con fornitori a impatto ridotto
  • Compensazione delle emissioni di CO2 su richiesta del viaggiatore
  • Promozione di attività a basso impatto ambientale

Art. 23-bis – Gestione emergenze sanitarie

In caso di emergenze sanitarie (pandemie, epidemie), l’organizzatore:

  • Applica i protocolli sanitari previsti dalle autorità competenti
  • Garantisce flessibilità nelle cancellazioni per motivi sanitari documentati
  • Fornisce assistenza sanitaria secondo le disposizioni locali
  • Informa tempestivamente sui cambiamenti normativi delle destinazioni

Art. 24 – Validità e modifiche contrattuali

Il presente contratto nelle sue Condizioni Generali ha validità dal 10 agosto 2025 e sostituisce integralmente le versioni precedenti.

Eventuali modifiche alle condizioni generali saranno comunicate ai viaggiatori con almeno 30 giorni di preavviso tramite pubblicazione sul sito web e comunicazione diretta ai clienti con prenotazioni attive.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10 agosto 2025

VENTURE VIBES®
Piazza Caduti di Via Fani 11, 70044, Polignano a Mare (BA);
P.IVA: 08896010728;

PEC: ghfsrl@pec.it;
Tel: +39 080 205 1590;
Email: info@venturevibes.it
Web: www.venturevibes.it

Il presente contratto è stato redatto in conformità alla normativa italiana ed europea vigente in materia di turismo organizzato, con particolare riferimento al Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) come modificato dal D.Lgs. 62/2018, al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e alla Direttiva UE 2015/2302.